Linguaggio, Diritto e Intelligenza Artificiale

Se dovessero sorgere controversie, le discussioni tra due filosofi non sarebbero più necessarie di quanto lo siano quelle tra due contabili. Basterebbe infatti che essi prendessero in mano le loro penne, si mettessero ai loro tavoli, e si dicessero a vicenda: calcoliamo.
(Gottfried W. Leibniz)

 

1. Introduzione

Fra gli eventi più controversi sorti lungo il progresso umano è da annoverare senz’altro il progetto di verificare e quindi riprodurre l’intelligenza umana mediante automi e macchine. Questo tentativo oggi lo si può considerare come un tassello del più vasto disegno che fa capo alla biotecnologia.1 Già nel 1905 il fisico E. Mach rilevava l’esistenza di una inclinazione naturale che ci spinge a imitare, a riprodurre ciò che abbiamo compreso. La precisione nella riproduzione rispecchia poi la misura della nostra comprensione.2 Queste osservazioni di Mach trovano conferma e sviluppo in quello che è il programma dell’intelligenza artificiale (IA): “Gli obiettivi dell’IA sono quelli di imitare per mezzo di macchine, normalmente elettroniche, quanto più possibile dell’attività mentale umana, e forse anche di andare oltre le capacità umane sotto questo aspetto.”3
Questo progetto, comunque, ha origini lontane: basti ricordare gli automi greci (autómata: macchine che “si muovono da sé”, “si istruiscono da sé”) chiamati a compensare i limiti umani nell’applicare la forza o, in genere, il pensiero agli oggetti. Tuttavia, “l’idea di delegare ad una entità-artefatto compiti intelligenti non nasce con l’invenzione dei moderni calcolatori. Il primo progetto di intelligenza svincolata dal biologico consiste in una macchina combinatoria ideata nel mondo arabo [medievale]”.4 Tale meccanismo, denominato zairja, utilizzava le ventotto lettere dell’alfabeto arabo per rappresentare altrettante categorie della filosofia araba. Mediante la combinazione dei valori numerici assegnati alle categorie si potevano ottenere altre categorie e altri concetti. Nell’altra metà del mondo medievale, Raimondo Lullo recepì e sviluppò l’idea, esposta nell’Ars Magna, di poter racchiudere in uno schema concettuale tutte le potenzialità dell’intelletto, se non della realtà stessa.
Pur avendovi l’uomo trasposto, in vario grado, il corpo o l’intelletto, tuttavia né gli autómata greci né quelli magici sono sulla linea principale di sviluppo della macchina moderna, né sembrano avere avuto molta influenza sul pensiero filosofico.5 La situazione muterà radicalmente a partire dal XVII secolo con lo svilupparsi degli automi ad orologeria e con il legame che si viene a instaurare tra la matematica che, uscita dall’ombra, comincia ad entrare fra la gente6 e quella che diviene modello per la riforma del pensiero in generale. A cominciare con Descartes ciò che è macchina acquista dignità filosofica, diviene oggetto del pensiero e lo stesso classico dualismo, secondo il quale i corpi possono vivere solo se possiedono un’anima, viene di netto superato.7 “La svolta decisiva impressa da Cartesio al problema mente-corpo è dunque la seguente: l’anima non può più essere considerata vita o fonte di vita, come in Platone e Aristotele, perché la vita è meccanismo. Si apre così la strada alla moderna e contemporanea accezione del termine “mente” e quindi a una reimpostazione del problema del rapporto mente-corpo: l’anima è privata delle funzioni vitali e ridotta a pensiero, a ragione, ad autocoscienza [...] è così che con Cartesio prende forma quel modo in cui anche oggi intendiamo la mente.”8 Pur essendo basilare l’osservazione dell’intelletto umano svolta da Descartes, nella prospettiva di una “artificializzazione della mente” e/o “del pensiero”, tuttavia la sua analisi non sfociò, come invece accadde a Leibniz, nella progettazione di macchine da calcolo. Nel contesto della riconcettualizzazione della ragione e sulla scorta delle elaborazioni di Hobbes e Locke9, secondo i quali non solo il ragionare, ma anche il vedere e provare sensazioni, erano concepiti come operazioni su rappresentazioni10, si situavano le riflessioni del filosofo e matematico tedesco circa la possibilità di realizzare una macchina in grado di ragionare.11
A Leibniz, definito da G. Kalinowski12 un logicien déontique avant la lettre, si debbono fondamentali e sorprendenti anticipazioni nello specifico campo della speculazione giuridica. La “stupefacente modernità”13 della sua metodologia di chiarificazione razionale e di riordinamento formale del diritto ne fa un antesignano dell’informatica giuridica. Leibniz concepì il diritto come una scienza esatta, capace di svolgersi secondo procedimenti sistematici, logici e dimostrativi provvisti di un rigore prettamente matematico;14 nella Ratio corporis juris reconcinnandi, prospettò che l’intero diritto vigente in una nazione si possa ridurre “in un solo foglio” di regole generali attraverso la cui combinazione possano essere risolti tutti i casi proponibili. Alla luce delle più recenti tecniche informatiche ci si può chiedere: che sarà mai il “solo foglio” di Leibniz? Non è altro che una sorta di “cervello elettronico” del diritto ante litteram, una applicazione di ars combinatoria che precorre quella che sarà l’ipotesi di Sistema di Simboli Fisici di Newell e Simon che è alla base della teoria computazionale dell’intelligenza.15
Oggi i modelli artificiali della mente umana sono sempre più sofisticati; in particolare, le ricerche dell’intelligenza artificiale vanno oltre la sfera del calcolo e prendono in considerazione alcune proprietà tipicamente umane come il linguaggio naturale. I numerosi tentativi di analogia fra la natura degli stati mentali e il computer si rifanno a modelli tra i più svariati come la “concezione computazionale della mente”, il “funzionalismo della macchina di Turing”16, il “connessionismo mediante le neural networks17, il “fuzzy-pensiero”18. Tuttavia, resta aperto il dibattito sulla questione fondamentale dell’esistenza di una intelligenza (e quindi della possibilità di una coscienza) nel computer.19
Ai fini del presente scritto ci interessa in modo particolare fare il punto su alcuni aspetti della ricerca interdisciplinare fra intelligenza artificiale e diritto, e mostrare come sia possibile sviluppare modelli della conoscenza e del ragionamento giuridico non solo rigorosamente formali, ma anche più vicini agli schemi linguistici e alle tecniche argomentative tipiche del discorso giuridico. Il confronto con l’intelligenza artificiale non è, oggi, solo un’opportunità, ma anche, probabilmente, una necessità per la teoria e la filosofia del diritto. Il confronto tra la filosofia del diritto e le proposte dell’intelligenza artificiale può portare alla elaborazione di modi e modelli del linguaggio e del ragionamento giuridici tali da comportare non solo una migliore comprensione del fenomeno giuridico, ma, anche, da un punto di vista metodologico, tali da contribuire a rendere la stessa filosofia del diritto più attenta alla dimensione argomentativa dell’esperienza del pensiero nel diritto.

 

2. Scienza giuridica e Intelligenza Artificiale

I tentativi di simulare i procedimenti del ragionamento giuridico mediante l’intelligenza artificiale hanno alle loro spalle una lunga e interessante storia. Fino ad ora, tuttavia, questi tentativi hanno portato a simulazioni molto approssimative; i procedimenti del ragionamento giuridico sono stati utilizzati in modo non corretto. Questa incapacità nel conseguire le caratteristiche di ricchezza e complessità inerenti al diritto e al ragionamento giuridico in parte scaturisce dal fatto di aver adottato modelli teorici superati per impostare i sistemi informatico-giuridici intelligenti. Con la recente adozione, da parte dei ricercatori, di teorie più adeguate al diritto e al ragionamento giuridico ci si avvicina alla realizzazione di sistemi automatizzati estremamente utili per il ragionamento giuridico.
Ogni sistema informatico-giuridico intelligente necessariamente dà corpo ad una teoria del diritto e ad una teoria del ragionamento giuridico. Gran parte dei sistemi sono stati impostati in base a due dei modelli sviluppati dalla filosofia e dalla teoria del diritto: positivismo “formalista” (modello normativistico) e positivismo “realista” (modello decisionistico).
La maggior parte delle applicazioni di IA adotta un modello normativistico. La base di conoscenza giuridica è rappresentata in questi sistemi da regole del tipo “se A allora B”, dove A è la fattispecie e B l’effetto giuridico.20 Tale rappresentazione della conoscenza giuridica implica un modello positivista formalista, cioè un modello che individua il diritto come un insieme di norme: tra i suoi elementi problematici, il più discusso è il problema della struttura aperta (open texture), un concetto che fu proposto da Hart.21 Da questo autore riprendiamo il più che conosciuto esempio della norma che stabilisce: “Vietato l’ingresso di veicoli nel parco”. Come possiamo stabilire quali siano i veicoli ai quali è rivolto il divieto statuito dalla norma? Le biciclette sono comprese nel divieto? Cosa fare in caso di un’autoambulanza che accorre per un’emergenza? Fornire una norma dettagliata circa i tipi di veicoli non risolverebbe il problema. Ci sarà sempre un giorno in cui un veicolo, non elencato nella norma, si presenterà al cancello del parco. Questo è un esempio di come le forme più estreme di positivismo non siano in grado di cogliere a pieno ciò che appartiene all’esperienza del diritto.
Nei sistemi informatico-giuridici intelligenti l’alternativa ai sistemi basati su regole è rappresentata dai modelli “decisionistici” (case-based reasoning) che, dal punto di vista teorico-giuridico, trovano fondamento nel realismo giuridico statunitense.22 Tale teoria del diritto, più che le norme, considera l’esperienza contenuta e ricavabile dai precedenti (case law). Con le parole di O.W. Holmes si può dire che il diritto non ha nulla di logico, perché è basato sull’esperienza giuridica. Comunque, anche tali sistemi falliscono nel cogliere la pluridimensionalità del diritto e del ragionamento giuridico. Le versioni più estreme del realismo giuridico americano, come nel caso di J. Frank23, escludono l’applicazione di qualsiasi procedimento deduttivo nel diritto. La decisione, in buona sostanza, è un evento che sfugge alla libera determinazione del soggetto ed è invece determinato da processi sui quali la volontà umana ha ben poca presa. Quindi, né l’uno né l’altro dei sistemi suddetti sono sufficienti a rappresentare la conoscenza giuridica.

 

3. Il paradigma argomentativo del diritto

La summa divisio fra sistemi basati sulle regole e sistemi basati sul ragionamento casistico è il riflesso, oggi, nel campo dell’intelligenza artificiale dell’aspra contesa svoltasi, nel secolo scorso, tra i rappresentanti della dottrina giuridica. Il dibattito tra positivismo formalista e realismo giuridico si è dimostrato sterile. Come indicato da R. Wasserstrom, è basilare nel diritto la giustificazione delle decisioni giuridiche24. Il dibattito tra formalisti e realisti può essere inquadrato come un dibattito su ciò che è sufficiente per una giustificazione delle decisioni giuridiche: infatti, i primi ritengono le norme una base sufficiente per le decisioni, mentre i secondi ritengono essenziale la molteplicità delle esperienze umane, come richiesto dal trattamento individuale di casi. Nessuno dei due approcci, comunque, indica sufficientemente come le norme giustifichino le decisioni o, al contrario, quali elementi sono coinvolti nel trattamento individuale di casi. Né il positivismo realista né il realismo giuridico sono in grado di spiegare esaustivamente come le decisioni giuridiche vengano giustificate.
Dopo aver seguìto prima l’ascesa, e subìto dopo la crisi delle ideologie filosofiche di stampo positivistico25, la scienza giuridica oggi tenta di superare la dicotomia positivismo/realismo e focalizza, invece, l’attenzione sul diritto come discorso, sul diritto inteso come un procedimento argomentativo tra partecipanti al discorso. Il paradigma argomentativo del diritto è, allo stesso tempo, antico e moderno. In realtà già con Aristotele il ragionamento era un procedimento discorsivo in un certo qual modo formalizzabile. Nell’ambito della ricerca logico-filosofica del XX secolo riprende vigore la teoria dell’argomentazione con le opere di St. Toulmin26, ed in modo particolare con la c.d. “nuova retorica” di Ch. Perelman il quale si rifà sia alle tradizionali tecniche di persuasione che ai modi della confutazione dialettica.27 In tempi più recenti un notevole contributo alla fondazione di una teoria dell’argomentazione giuridica razionale è fornito da R. Alexy28 che pone come fondamentale il rapporto di interazione fra argomenti giuridici e argomenti pratici per garantire la congruenza assiologica della decisione secondo razionalità: “L’argomentazione dogmatica non può quindi certo venir ridotta all’argomentazione pratica generale, ma l’argomentazione pratica generale costituisce l’ultima pietra di paragone e quindi il fondamento dell’argomentazione dogmatica.”29
L’argomentazione giuridica viene contraddistinta come un’attività linguistica, ovvero, per dirla con Wittgenstein, un gioco linguistico di tipo particolare che concerne la correttezza delle proposizioni normative. Tale attività linguistica viene definita da Alexy come “discorso, o meglio − trattandosi della correttezza di proposizioni normative − come discorso pratico30, il discorso giuridico dandosi come caso particolare del discorso pratico generale.
La teoria del diritto come discorso differisce, quindi, fondamentalmente da quanto detto in proposito dal positivismo formalista o dal realismo giuridico. Al posto delle norme o dei precedenti, il nocciolo duro del paradigma argomentativo mette a tema il diritto come procedimento argomentativo. Pertanto, la giustificazione necessaria per le decisioni giuridiche non nasce dal semplice modo in cui il diritto viene descritto, ma dal consenso comune sulle conclusioni raggiunte attraverso l’argomentazione. Nell’ambito della teoria del discorso giuridico, né le norme né i precedenti sono sufficienti a dar vita ad argomenti autosufficienti, perché norme e precedenti possono essere a loro volta soggetti ad argomentazione.
Il fatto che le norme possono essere soggette ad argomentazione lo si può ricavare da varie questioni. Un esempio ci viene dall’idea hartiana della struttura aperta: qual è esattamente lo scopo di una particolare norma? Da un altro punto di vista, la stessa validità di una norma può essere problematizzata. Inoltre, la stessa accettabilità delle norme può essere oggetto di discussione. L’assoggettamento ad argomentazione dei precedenti possiamo evidenziarlo in vari modi. I precedenti vengono utilizzati nel diritto attraverso il ragionamento analogico. Comunque, i precedenti possono essere applicati analogicamente solo quando essi sono simili, ma quando possiamo dire che due casi sono simili? Inoltre, in un precedente solo la ratio decidendi si impone; ma cos’è la ratio? Nel caso di due precedenti simili, le ragioni a supporto della decisione presa nel caso originale sono ancora delle valide ragioni? Ricordiamo, a proposito, la regola (2.2)(a) del discorso pratico razionale, secondo Alexy: “chiunque può problematizzare qualunque affermazione”.31
In base alla teoria del discorso, le questioni suddette sono risolvibili mediante un procedimento argomentativo. Comunque, mentre norme e precedenti non sono di per sé in grado di formare argomenti autosufficienti, sia le norme che i casi sono elementi utilizzati nella costruzione di argomenti. Per la regola (J.2.1) del discorso giuridico, secondo Alexy: “per la giustificazione di un giudizio giuridico deve essere addotta almeno una norma universale.”32 Di conseguenza, per la regola (J.13) “allorché può addursi un precedente in favore o contro una decisione, questo deve essere addotto.”33 Quindi, mentre norme e precedenti possono essere soggetti ad argomentazione, essi possono essere anche usati per la costruzione di argomenti. Un argomento così ottenuto può, a sua volta, riferirsi ad ulteriori norme o precedenti. Da questo punto di vista il discorso può essere visto come un procedimento autoreferenziale. Ma ciò non vuol dire che esso giri a vuoto intorno a se stesso. Come è ben noto ai programmatori di computer, un procedimento autoreferenziale può avere in se stesso le condizioni per la sua conclusione. Invece di ritenere che il ragionamento giuridico è primariamente un processo deduttivo o un processo analogizzante, la teoria del diritto come discorso richiede un modo più articolato del procedimento del ragionamento giuridico. Ciò corrisponde a quanto afferma N. MacCormick: “Una teoria del ragionamento giuridico richiede ed è richiesta da una teoria del diritto.”34
È bene ricordare che il ricorso a sistemi informatico-giuridici ibridi − cioè utilizzanti sia modelli normativistici che modelli decisionistici − non dà una rappresentazione adeguata del diritto. Infatti, nel tentativo di raggiungere un compromesso fra modelli positivisti e realisti del ragionamento giuridico, tali sistemi adottano un modello di ragionamento a due livelli. In un primo momento si valuta se la questione è chiara: in tal caso si applica la norma. Se, invece, vi è incertezza circa l’applicazione di una norma, allora si passa al secondo livello, con utilizzo dei precedenti nel tentativo di risoluzione dell’incertezza. La teoria del discorso, al contrario, indica che l’argomentazione non si svolge secondo questa netta divisione a due livelli; ma ci deve essere utilizzo delle norme e dei precedenti a qualsiasi livello dell’argomentazione. Quindi, non è valido applicare a priori un processo di ragionamento a due livelli che preveda una preferenza per le norme. È il caso di ricordare che Alexy individua l’interconnessione tra argomentazione pratica e argomentazione giuridica a tutti i livelli, secondo la tesi della integrazione.35

Jürgen Habermas e Robert Alexy

Fonte: Bielefeld Marketing

4. Modelli basati sulla teoria dell’argomentazione giuridica

I ricercatori nel campo dell’intelligenza artificiale giuridica hanno tentato con vari modelli di emulare la natura discorsiva dell’argomentazione giuridica. Ci sono due aspetti della teoria del discorso che sono oggetto di investigazione:
1) Che cosa è un argomento?
2) Quando gli argomenti possono essere strutturati?
Entrambi questi aspetti concernono l’investigazione della natura dell’argomento, il secondo, in particolare, riguarda il flusso degli argomenti. Allo scopo di automatizzare la natura discorsiva del ragionamento giuridico si è ricorsi alla logica non-monotonica.36 I primi sistemi basati su modelli normativistici si articolavano essenzialmente secondo la logica monotonica. Nella logica monotonica, date le premesse normative, ne conseguono necessariamente delle decisioni, per esempio: “se A e B e C esistono allora ne consegue automaticamente X”. Il problema insito nella logica monotonica è dato dal fatto che essa è impotente di fronte alla inconsistenza (contraddittorietà) esistente fra norme e argomenti. Se vi sono due norme che portano ad opposte conclusioni, il sistema considera possibili entrambe le conclusioni; per esempio, se in aggiunta alla regola suddetta vi fosse anche la seguente regola: “se A e B e C esistono allora non(X)”, il sistema concluderebbe che esistono sia X che non(X)!
La teoria del discorso rivela che il diritto è un sistema basato su argomenti opposti. Quindi, un sistema informatico-giuridico intelligente deve essere in grado di trattare con opposti argomenti. I sistemi basati sulla logica non monotonica riescono in un certo modo a raggiungere tale scopo. Nei sistemi basati sulla logica non monotonica, l’esistenza degli antecedenti di una norma non fa scattare automaticamente le conseguenze previste dalla norma stessa: le conseguenze derivabili da una norma sono solo implicite nella norma stessa. La conclusione derivabile da una norma non si avvererà se vi è una conclusione più stringente ricavabile da un’altra norma. Questo evita il problema insito nella logica monotonica, che è rigidamente dipendente da quanto previsto nella norma da applicare. Nel caso dei sistemi che applicano la logica non monotonica vi è la possibilità di emulare quanto previsto nella teoria del diritto come discorso: infatti tali sistemi possono ragionare utilizzando argomenti non consistenti e possono valutare gli argomenti che portano a conclusioni fra di loro incompatibili. I vari e differenti sistemi realizzati per il ragionamento non monotonico37 hanno lo scopo di formalizzare un argomento che porta ad una conclusione, oppure di formalizzare quanto serve per attaccare, sostenere o abbattere un argomento. Tali sistemi appaiono in grado di fornire i mezzi tramite i quali risolvere i contrasti fra argomenti. Vediamo come ciò sia possibile. I sistemi operanti con logica non monotonica, oltre a modellare il tipo di argomento giuridico, presiedono al flusso degli argomenti, cioè alla procedura nella quale gli argomenti vengono sviluppati e contrapposti. Il lavoro svolto da tali sistemi serve a controllare quando e come si deve svolgere l’asserzione, l’accettazione o il rifiuto di un argomento, ed inoltre serve a specificare varie regole che governano l’intero procedimento argomentativo.
I modelli a cui si è fatto sopra cenno si collocano nell’ambito dell’argomentazione monologica, cioè come il procedimento mediante il quale “una persona conversi con se medesima, interrogando e rispondendo, affermando e negando.”38 Di recente si è cercato di superare la nozione monologica sviluppando modelli che rappresentano e regolano l’argomentazione plurisoggettiva.
Tra i modelli dialogici è da ricordare, specialmente, quello presentato da T.F. Gordon, nel suo The Pleadings Game.39 Si tratta della prima formalizzazione dell’argomentazione giuridica plurisoggettiva. È un modello nel quale vengono trasferiti numerosi aspetti della teoria dell’argomentazione di Alexy, ma con sviluppi di estremo rilievo anche teorico-giuridico. Il prototipo di sistema informatico che rispecchia il modello di Gordon funge da mediatore fra i soggetti dell’argomentazione e ne governa il dialogo. I soggetti interessati nella controversia propongono ragioni a sostegno delle proprie pretese, e accolgono o respingono le altrui ragioni; il sistema, invece, individua le questioni ancora irrisolte e provvede a dare la parola alle parti che ne hanno diritto, e, infine, trasmette ad un terzo con funzioni arbitrali la decisione delle questioni rimaste irrisolte. Tale sistema si ispira all’antico modello processuale degli ordinamenti di common law e della tradizione topico-retorica, nel quale ampio rilievo è dato alla fase dei pleadings.40 
Il modello dell’argomentazione è stato utilizzato anche nell’ambito dei sistemi fondati sul case-based reasoning, fra i quali è da prendere in considerazione il sistema HYPO ideato da K.D. Ashley per la ricerca dei precedenti giudiziari significativi e il loro uso in argomentazioni giuridiche. Il sistema mediante predicati fattuali individua gli argomenti giuridicamente significativi, in tali argomenti evidenzia i punti deboli, quindi, sfruttando tale debolezza, il sistema formula argomenti in opposizione ed infine, mediante casi ipotetici, genera argomenti modificati e rafforzati, che l’attore o il convenuto possono usare al fine di sviluppare le proprie argomentazioni.

 

 5. Problemi connessi ai modelli dell’argomentazione giuridica

I sistemi informatico-giuridici intelligenti basati sulla teoria discorsiva del diritto promettono buoni risultati, tuttavia presentano alcuni problemi. Il principale problema, che di seguito discuteremo, nasce dalla pretesa che tali sistemi possono valutare argomenti in competizione e quindi operare una scelta. È chiaro che, in un sistema su base argomentativa, è necessario individuare un qualche metodo per risolvere il conflitto tra argomenti. Secondo un consolidato orientamento filosofico-giuridico, quando degli argomenti sono in conflitto, una via di risoluzione delle possibili alternative è quella indicata da principi o criteri politici e valutativi.41 “La scelta deve per definizione avvenire sulla base di criteri non desumibili dal diritto positivo vigente, criteri “valutativi” o di “diritto libero”, in ogni caso metapositivi. [...] La giurisprudenza come attività [...] è, dunque, inseparabilmente, scienza e politica del diritto positivo.”42 Ciò, peraltro, non comporta la non computabilità della politicità, anzi: “I giuristi ideologizzati, politicizzati sono molto più prevedibili (quindi, computabili) degli altri.”43 Nel parlare di sistemi informatico-giuridici e per capirne l’estrema utilità non si può che aderire al chiaro e pressante invito rivolto ai ricercatori da Lombardi Vallauri: “Anche in quest’ultima fase (2.4) [l’autore si riferisce alla fase «Scelta soluzione “migliore” à Juristenrecht» presente nello schema dell’auspicato SEGG (Sistema Esperto Giuridico Integrale, o Globale)] dell’attività del giurista l’informatica dovrebbe assicurare non la simulazione dei procedimenti reali, ma o la correttezza univoca dei risultati o la trasparenza della non correttezza, della non univocità.”44
In alcuni sistemi informatico-giuridici intelligenti, i conflitti tra argomenti vengono risolti col fare riferimento a meta-norme: per esempio, standards di riferimento per la comparazione sono Lex Superior, Lex Specialis e Lex Posterior. A volte è lo stesso sistema legislativo a fornire regole specifiche. Altri standards di comparazione si ricavano dai canoni interpretativi. Comunque, il far riferimento a meta-norme provoca il sorgere di questioni come le seguenti :

  • Che cosa rende accettabili dei meta-argomenti?
  • Come determinare quali meta-argomenti sono a sostegno di un particolare argomento?
  • Cosa succede quando gli stessi meta-argomenti sono in conflitto tra di loro?

Come si evince dalle ricerche di Perelman, e come è reso in modo chiaro da Alexy, tali problemi sono anch’essi risolvibili mediante un procedimento argomentativo. Infatti, è la stessa teoria del discorso, così come fa per un argomento, a determinare e rendere accettabile quale meta-argomento sia a sostegno di un argomento. Quando dei meta-argomenti sono in conflitto, tale problema può essere risolto col ricorso ad un ulteriore argomento. Gli attuali sistemi informatici su base argomentativa hanno come riferimento solo un numero limitato di meta-norme. L’applicazione, o no, ad una data norma di tali meta-norme è determinata a priori. Gli eventuali conflitti tra meta-argomenti vengono risolti mediante un loro ordinamento gerarchico, che ne stabilisce la priorità di applicazione. Nella scienza giuridica si guarda con sospetto ad accettare una gerarchia a priori fra meta-norme.
Si può anche controbattere che esista una aprioristica gerarchia di meta-norme. Questa gerarchia, per quanto profondamente celata, comunque può essere portata alla luce mediante un attento esame dei testi giuridici, in particolare delle leggi e dei precedenti. Come afferma J. Hage45, sia le norme che i precedenti rappresentano differenti tecniche per individuare e valutare ragioni. I precedenti sono una raccolta di ragioni pro o contro una particolare soluzione. A parte il fatto che è poco chiaro cosa succede quando delle meta-norme non siano state considerate nei precedenti, ed anche ammesso che delle meta-norme siano identificabili chiaramente nei precedenti, il problema, al riguardo, è che il diritto non è ipso facto un sistema, una totalità ordinata.
Infatti R. Dworkin, pur insistendo sul fatto che vi è una “unica risposta corretta” (the one right answer)46 per ogni problema giuridico, non si spinge però oltre fino ad affermare che il diritto sia una unità completamente consistente (non contraddittoria). Dworkin sottolinea il fatto che, essendo il diritto opera realizzata da differenti popoli in differenti contesti sociali, i valori, che dimensionano il diritto e che troviamo espressi in leggi e precedenti, non sono consistenti.47 Quindi è impossibile anche per il giudice Hercules (il giudice ideale nella prospettiva di Dworkin) utilizzare i testi giuridici per costruire una consistente gerarchia di valori. Infatti, mentre il giudice Hercules può essere in grado di trovare la risposta corretta, essa non risulterà solo dall’esame delle fonti del diritto.
Un ultimo problema relativo all’implementazione sugli attuali sistemi della teoria del discorso giuridico riguarda la mancanza assoluta di riferimenti agli standards relativi a principi e a criteri politici o valutativi che vengono applicati nel ragionamento giuridico. Da ciò si potrebbe concludere che gli attuali sistemi informatico-giuridici intelligenti servano a ben poco, o, peggio, che sarebbe il caso di abbandonare il paradigma argomentativo perché troppo complesso e di poca utilità. Una conclusione di tal genere sarebbe come minimo affrettata.

 

6. Possibilità di sviluppo nella formalizzazione dell’argomentazione giuridica

Nell’ambito della ricerca intorno ai sistemi informatico-giuridici intelligenti la riflessione sui procedimenti del discorso giuridico non deve solo badare alla giustificazione dell’applicazione di argomenti mediante l’uso di meta-standards, ma si deve volgere all’applicazione di quei meta-standards mediante un procedimento argomentativo. Ciò che bisogna richiedere ad un sistema è un uso completo della teoria del discorso, finalizzato a trovare una risposta nell’argomentazione. Tutto ciò richiede da parte del sistema un’attenta considerazione degli argomenti, dei conflitti tra argomenti, degli argomenti relativi ai conflitti tra argomenti. Mediante un attento uso del procedimento argomentativo si può intervenire in ogni fase e a qualsiasi livello dell’argomentazione. Circa la discussione sugli argomenti a sostegno (backing), Gordon afferma che essa può essere condotta alla pari di quella che si tiene su qualsiasi altra pretesa.48
Un’attenta implementazione della teoria del discorso richiederà l’uso di meta-argomenti al pari di quanto viene fatto per gli argomenti stessi. Innanzitutto si può giungere ad una conclusione col ridimensionare il numero di asserzioni consentite ai partecipanti al discorso. Tuttavia, se ciò può prevenire la formulazione di certi argomenti, non è detto che si possa impedire un regresso ad infinitum. È interessante quanto afferma Alexy circa la necessità che alcune regole del discorso vengano semplicemente accettate perché il processo di giustificazione sia reso possibile.49 Pertanto la teoria del discorso non può spiegare tutto. Si può dire che un argomento arriva al termine quando si raggiunge un livello in cui le cose devono essere semplicemente accettate. Una difficoltà derivante da tale impostazione consiste nel fatto che, per essere coerenti, bisogna concedere che ciò che è necessario accettare semplicemente come pre-requisito di un discorso sia esso stesso aperto ad argomentazione.
Nel contesto dei sistemi case-based reasoning è particolarmente interessante il modello GREBE di K.L. Branting.50 Tale sistema cerca di risolvere il problema insito nel ragionamento basato sui precedenti: ossia, come determinare il momento in cui due casi sono sufficientemente simili da consentire un ragionamento analogico. Perché due casi siano simili occorre che i loro elementi rilevanti siano sufficientemente simili. Per determinare tale similitudine il sistema GREBE usa ricorsivamente i precedenti per generare argomenti in base ai quali gli elementi dei precedenti stessi sono simili. Una volta individuata la similitudine tra gli elementi dei precedenti, questi ultimi possono essere considerati simili.
Il sistema, in pratica, genera un argomento in base al quale i precedenti sono simili, utilizzando ricorsivamente i precedenti stessi che generano un argomento in base al quale i loro elementi rilevanti sono simili. In buona sostanza, qui per argomentazione si deve intendere quella procedura nella quale una decisione giuridica viene sostenuta adducendo casi simili decisi conformemente, e viene criticata adducendo casi simili decisi in modo contrario. Benché il sistema GREBE operi solo nel campo del ragionamento basato sui precedenti, tuttavia evidenzia l’utilità dell’autoreferenzialità nei procedimenti argomentativi. Per esempio, potrebbero essere ricorsivamente generati argomenti circa il come e il perché le norme e i precedenti devono essere applicati. Si può sostenere che una norma o un precedente siano a sostegno di una certa conclusione, se viene posto in questione il perché della rilevanza di quella norma o di quel precedente, allora può essere utilizzato un argomento riguardo alla rilevanza. Un tale argomento può, a sua volta, fare riferimento ad ulteriori norme o casi. Un tale sistema ricorsivamente potrebbe risolvere argomenti e conflitti tra argomenti. Sarebbe utile potere ampliare le possibilità di un tale sistema in modo da permettere argomenti riguardo a meta-argomenti.

 

7. Conclusioni

Il ricorso a modelli di sistemi informatico-giuridici intelligenti basati sulla teoria discorsiva del diritto consente di superare le aporie del dibattito, ormai stantìo, fra positivismo formalista e realismo giuridico. L’utilizzo più completo della teoria dell’argomentazione giuridica razionale nell’ambito dell’intelligenza artificiale può, allo stesso tempo, fornire un valido campo di prova per i teorici del diritto e un sostegno pratico per il giudice chiamato a decidere.

Tag: , , , , ,

Nessun commento finora. Lascia il primo commento!

Lascia un commento

Vuoi essere <corsivo> nel commentare?

Note
1 È da sottolineare come recentemente vi sia una crescente attenzione da parte della filosofia della mente per le tematiche biologiche e per il pensiero evoluzionistico. L’attenzione alla biologia e al pensiero evoluzionista è una caratteristica della riflessione di D.C. Dennett (come è già rilevabile in Contenuto e coscienza, Bologna 1992). Infatti, per Dennett, tanto la cognizione umana quanto quella animale possono essere viste come aspetti di un unico e generale processo evolutivo che pervade l’intero universo biologico, dall’ameba all’uomo, e che, proprio per la sua natura algoritmica, è simulabile al calcolatore (cfr. D.C. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, Torino 1997; per una più recente panoramica del pensiero dennettiano, cfr. D.C. Dennett, Brainchildren. Essays on Designing Minds, London 1998). Sul tema cfr. anche G. Taddei Elmi, Il logos dell’intelligenza artificiale, (pro manuscripto), p. 24: “L’intelligenza artificiale biologico-neurale-selezionista-evolutiva presuppone un logos del pensiero di tipo biologista-darwinista: il logos esiste nel sistema nervoso centrale. [...] il logos è una proiezione dell’uomo ma la sede non è l’anima o la mente distinta dal corpo ma il cervello unito al corpo.”
2 Cfr. E. Mach, Erkentniss und Irrtum, Leipzig 1905.
3 Cfr. R. Penrose, La mente nuova dell’imperatore, Milano 1992, p. 31. Penrose si colloca su di una posizione platonica e dualista che comporta, naturalmente, un rifiuto dell’idea che i computer possano essere usati per l’intelligenza artificiale. Tuttavia − come fa notare L. Steels, Is artificial consciousness possible?, in G. Trautteur (a cura di), Consciousness: Distinction and Refletion, Napoli 1995, p. 46 (trad. mia) − “Benché Penrose assuma una posizione platonica, pur tuttavia egli cerca, e la cosa ci sorprende, nel mondo fisico un qualcosa di analogo alla coscienza, e proprio in ciò trova la seconda ragione secondo la quale l’intelligenza artificiale non è possibile (oggi). Penrose va alla ricerca di questo analogo nella fisica quantistica.” Quindi, per Penrose, solo un computer quantistico potrà eventualmente essere cosciente e quindi intelligente.
4 Taddei Elmi, Il logos dell’intelligenza artificiale, op. cit., p. 4.
5 Cfr. N. Wiener, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and Machine, Cambridge (Mass.) 1948 [trad. it. La cibernetica, Milano 1953].
6 “Non era il mistero esoterico che era stato prima del decimo secolo in Occidente la matematica, né riservata in esclusiva a dotti molto specializzati come nei secoli che seguirono a Gerberto. Essa era utile, persino indispensabile, e la gente con interessi pratici faceva bene ad acquisirne i fondamenti” (in V. Pratt, Macchine pensanti. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale [1987], Bologna 1990, p. 55).
7 Cfr. P. Pistone, L’anima e la macchina (Su Cartesio e la “sua” epoca) in Id., L’anima e la macchina. Cartesio, Heidegger, Derrida, Milano 1999, pp. 1-71.
8 M. Salucci, Mente-corpo, Firenze 1997, pp. 53 ss.
9 Per Hobbes ragionare consisteva in un processo di calcolo: “sommare e sottrarre le conseguenze dei nomi generali su cui si è convenuto per la denotazione e l’attribuzione di un significato ai nostri pensieri” (T. Hobbes, Leviatano, cap. V: “La ragione e la scienza”, Bari 1989, p. 35). Per Locke pensare significava osservare la sfilata delle idee di fronte alla mente, ragionare voleva dire cogliere tutti i possibili collegamenti che potrebbero esistere fra loro (cfr. J. Locke, Saggio sull’intelligenza umana, Bari 1988).
10 La matematica, una volta considerata come strumento pratico di uso generale e liberata dal pregiudizio che tratti solo di linee o figure,  fornisce il paradigma del pensiero come rappresentazione. Questa liberazione della matematica ebbe luogo per la prima volta nel sedicesimo secolo grazie all’innovazione di François Viète, che propose di attribuire ai segni la funzione di “rappresentanti” e diede avvio di conseguenza ad un modo di pensare operante su simboli. Viète, in quanto avvocato, avendo familiarità con la convenzione di usare un unico nome col significato di “qualsiasi persona non meglio definita che possa essere interessata”, mutuò tale concetto di “rappresentante” e lo trasferì alla manipolazione dei numeri.
11 Per Leibniz, se si ammette l’esistenza di una memoria − o della anámnesis platonica − nell’attività mentale dell’uomo, allora bisogna convenire sul fatto che le idee non si identificano col pensiero ma con qualcosa che potremmo definire come l’oggetto del pensiero. Di conseguenza, ribaltando la pretesa tendenza del pensiero astratto a convertire oggetti in concetti e idee, si attiverà la ragione laddove si ha la possibilità di fare delle idee oggetti suscettibili di manipolazione ed elaborazione come se fossero cose (cfr. G.W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, Bari 1988, pp. 103 ss.).
12 Cfr. G. Kalinowski, J.L. Gardies, Un logicien déontique avant la lettre: G.W. Leibniz in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, 1974, pp. 79-112.
13 Come osserva G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I., Bologna 1976, p. 133, Leibniz si pone all’inizio di una scuola che ha elaborato una concezione del diritto come sistema di proposizioni; proposizioni che connettono a soggetti (giuridici) predicati (giuridici); proposizioni che sono vere, e dalle quali, con regole di trasformazione delle proposizioni che troviamo nella logica, possiamo pervenire ad altre proposizioni (giuridiche) vere e incluse nel sistema giuridico.
14 Il tema è approfondito soprattutto in G.W. Leibniz, Nova methodus discendae docendaque jurisprudentiae, Glasütten im Taunus, 1974 (prima edizione 1748).
15 “Un sistema di simboli fisici è un’istanza di una macchina universale. Pertanto l’ipotesi del sistema simbolico implica che l’intelligenza sarà realizzata da un computer universale” (A. Newell, H.A. Simon, Computer Science as Empirical Enquiry: Symbols and Search, in M.A. Boden (Ed.), The Philosophy of Artificial Intelligence, Oxford 1990, pp. 105-132).
16 Nel 1950 Turing scrisse un articolo profetico sull’intelligenza artificiale il cui provocatorio incipit era: “Mi propongo di considerare la domanda ‘Le macchine possono pensare?’” (cfr. A. M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in Collected Works of A.M. Turing: Mechanical Intelligence, Amsterdam 1992 [trad. it. Macchine calcolatrici e intelligenza, in Intelligenza Meccanica, a cura di G. Lolli, Torino 1994, pp. 121-157]).
17 L’indirizzo connessionistico, riscoperto dagli studiosi verso la fine degli anni Ottanta, trova le sue origini nel concetto di reti di neuroni presentato nel 1945 in W.S. McCulloch, W.H. Pitts, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, in M.A. Boden (Ed.), The Philosophy of Artificial Intelligence, op. cit., pp. 22-39.
18 Per intendere la valenza polemica, anticonformista e quasi iconoclastica della fuzzy logic come proposta da L.A. Zadeh, val la pena di ricordare la seguente similitudine da lui proposta in Communications of the Association for Computing Machinery, 27 (1984): “La logica classica è come una persona che viene ad un party in abito nero, camicia bianca inamidata, cravatta nera, scarpe lucide e così via, mentre la logica fuzzy è un pò come una persona vestita informalmente, in jeans, maglietta e scarpe da tennis. Nel passato questo abito informale non sarebbe stato accettabile. Oggi le cose vanno pressappoco all’opposto.” Per un’articolata esposizione del fuzzy-pensiero, cfr. B. Kosko, Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, Hyperion 1993 [trad. it. Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Milano 1997].
19 Per una panoramica sulle varie posizioni nel dibattito contemporaneo sulla filosofia della mente, cfr. E. Carli (a cura di), Cervelli che parlano, Milano 1997. Sulla soggettività delle macchine intelligenti e loro relativa tutela, cfr. H. Putnam, Robots: Machines or Artificially created Life? [trad. it. I robot: macchine o vita creata artificialmente ?, in Id. Mente, linguaggio e realtà, Milano 1987]. Sulle “soggettività attribuite” e “soggettività ontologiche”, cfr. G. Taddei Elmi, I diritti della “Intelligenza Artificiale” tra soggettività e valore: fantadiritto o jus condendum?, in L. Lombardi Vallauri (a cura di), Il meritevole di tutela, Milano 1990. Circa le possibilità di una simulazione della coscienza nei computer è interessante quanto detto da J. Jaynes, The Diachronicity of Consciousness, in G. Trautteur (a cura di), Consciousness: Distinction and Reflection, op. cit., p. 189 (trad. mia): “Se riusciamo a dimostrare, con una certa precisione, che la mente funziona come un computer, solo in tal caso abbiamo una solida base per simulare la coscienza mediante i programmi per computer. Si badi bene che è importante rispettare tale ordine dei termini di paragone, infatti è scontato che un computer è simile alla mente. Già da tempo, infatti, i computer sono in grado di simulare svariati processi mentali. Ciò è come dire che una cartina di Venezia è come Venezia. Certamente lo è, ma poi viene spontaneo precisare che ci riferiamo solo ad alcune vedute di piazze, strade, canali e isole. Il paragone nel senso inverso, cioè che Venezia è simile ad una cartina, non ha alcun significato. La stessa situazione ritengo che si verifichi nel paragonare alle funzioni mentali un qualsivoglia numero di programmi, in qualsiasi struttura o combinazione si presentino, e con tutti i tipi di elaborazione parallela che si vogliano aggiungere. Tutti quei tipi di programmi, per come essi sono operativamente impostati, somigliano ad un assemblaggio di funzioni mentali. Ma tutto ciò non rende legittimo dire che la mente è simile ad un computer. Nella realtà le relazioni di somiglianza non sono transitive.”
20 È bene precisare che l’accezione del vocabolo “regola” (rule) viene recepita nella IA, per esempio, come rule based system, o rule knowledge base. Questo concetto di regola non presuppone nozioni deontiche e, quindi, può ben applicarsi anche a norme definitorie, costitutive, autorizzatorie ecc. Circa la validità delle regole rappresentabili in un modello normativistico, queste possono essere intese come: “formalmente valide” secondo la teoria di H. Kelsen (cfr. Dottrina pura del diritto, Torino 1975), “empiricamente valide” secondo l’indirizzo realistico di A. Ross (cfr. Diritto e giustizia, Torino 1965), “giustificate” giuridicamente o moralmente come proposto da A. Aarnio, R. Alexy e A. Peczenick (cfr. Grundlagen der Juristischen Argumentation, Berlin 1983).
21 Cfr. H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, Torino 1965.
22 Questa dottrina tende a svalutare i concetti giuridici astratti e ad enfatizzare il momento della decisione giudiziale, assegnando alla scienza giuridica il compito principale di prevedere le sentenze sulla base delle decisioni precedenti (cfr. O.W. Holmes, The Path of the Law, Harvard 1957).
23 Il decisionismo di Frank comporta la condanna radicale del principio della “certezza del diritto” a mero ruolo di ornamento retorico della irrazionalità permanente insita nella decisione giudiziale, le cui reali motivazioni andrebbero a volte ricercate addirittura in travagliati problemi digestivi del decisore (cfr. J. Frank, Law and the Modern Mind, New York 1963).
24 Cfr. R.A. Wasserstrom, The Judicial Decision, Stanford 1961.
25 La giurisprudenza sempre assillata dalla propria cattiva coscienza scientifica, non è nuova a subire prima e a cercare di imitare poi il modello imposto dalle scienze-guida dominanti nei vari periodi storici. Sul rapporto tra la logica del ‘900 e l’interpretazione giuridica, cfr. A. Costanzo, La logica del Novecento e il ragionamento giuridico, in B. Montanari (a cura di), Spicchi di Novecento, Torino 1998, p. 121: “dal momento che non esiste una logica peculiarmente giuridica, gli interpreti del diritto, si nutrono, più o meno consapevolmente, delle idee intorno alla logica che si affermano nella cultura della loro epoca.”
26 Cfr. S. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge 1958.
27 Cfr. C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Torino 1982. Per sottolineare l’importanza dell’argomentazione ai fini della pretesa di correttezza, rectius: di giustizia, di una decisone giudiziaria, cfr. C. Perelman, Logica giuridica. Nuova retorica, Milano 1979, p. 33: “L’attività dei giuristi, a tutti i livelli e per l’intero coinvolgimento della storia del diritto, ha cercato di conciliare le tecniche del ragionamento giuridico con la giustizia o per lo meno con l’accettabilità sociale della decisione. Basta questa preoccupazione per sottolineare l’insufficienza, nel diritto, di un ragionamento puramente formale che si limiti a controllare la correttezza delle inferenze, senza dare alcun giudizio sul valore della conclusione.”
28 Cfr. R. Alexy, Legal Argumentation as Rational Discourse, “Rivista internazionale di filosofia del diritto” 2 (1993), pp. 165-78; R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, Milano 1998.
29 Ivi, p. 209.
30 Ibidem, p. 17. Il concetto di “discorso” è mutuato dalla scuola di Francoforte nella variante teorizzata da J. Habermas. Nell’ambito di una teoria generale della comunicazione vengono considerate due forme: l’azione e il discorso. Le azioni sono giochi linguistici e in essi le pretese di validità degli atti linguistici sono tacitamente riconosciute. Nel discorso, invece, si considerano le pretese di validità problematizzate e delle quali si verifica la fondatezza. Quindi, nel caso di messa in dubbio della proposizione che è servita a trasmettere l’informazione, si esce dall’ambito dell’azione e ci si trova nell’ambito del discorso. La tesi habermasiana sottesa all’etica del discorso è che: “una norma può pretendere di avere valore soltanto se tutti coloro che possono essere coinvolti raggiungono (o raggiungerebbero) come partecipanti ad un discorso pratico, un accordo sulla validità di tale norma” (J. Habermas, Etica del discorso, Bari 1989, p. 74).
31 Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, op. cit., p. 153.
32 Ivi, p. 177.
33 Ivi, p. 218.
34 N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1978, p. 229.
35 Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, op. cit., p. 21.
36 Tra gli autori che hanno trattato il tema del ragionamento non monotonico (defeasibility) nel diritto e nella morale, ricordiamo: 1) W.D. Ross, che propone il concetto di obbligazione prima facie, per individuare il giudizio di obbligatorietà che nasce dalla considerazione di un singolo elemento di una fattispecie concreta, ed è quindi suscettibile di essere travolto da prevalenti considerazioni contrarie, fondate su altri aspetti della stessa fattispecie (cfr. The Right and the Good, Oxford 1930); 2) H.L.A. Hart che, invece, riconosce la revocabilità (defeasibility) del ragionamento giuridico e ne desume l’impossibilità di definire i concetti giuridici nei termini di un insieme di condizioni necessarie e sufficienti. Tuttavia, in seguito, Hart, non disponendo degli strumenti per conciliare defeasibility e rigore formale, avrebbe rinnegato lo stesso concetto di defeasibility, sostituendolo con quello generico di struttura aperta (open texture) (cfr. The Ascription of Responsability and Rights, “Proceedings of the Aristotelian Society”, 49 (1949); Jhering’s Heaven of Concepts and Modern Analytical Jurisprudence, in Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford 1983); 3) G.P. Baker, che analizza e discute criticamente il contributo di Hart, precisa la funzione di nozione di defeasibility nel diritto, ma delinea anche una trattazione formale di tale nozione, anticipando temi sviluppati poi nell’intelligenza artificiale (cfr. Defeasibility and Meaning, in P.M.S. Hacker, J. Raz (a cura di), Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart, Oxford 1977); 4) J. Raz, infine, che concepisce le norme come ragioni ed enfatizza la tematica della ponderazione e della scelta tra norme contrastanti (cfr. Reasons for Action, Decisions and Norms, in Id. (a cura di), Pratical Reasoning, Oxford 1978).
37 Per una panoramica attuale, cfr. H. Prakken, A Logical Framework for Modelling Legal Argument, in The Fourth International Conference Artificial Intelligence and Law: Proceedings of the Conference, New York 1993; G. Sartor, A Simple Computational Model for Nonmonotonic and Adversarial Legal Reasoning, in ivi; R.P. Loui, J. Norma, J. Olson, A. Merrill, A Design for Reasoning with Policies, Precedents and Rationales, in ivi.
38 Platone, Teeteto, in Opere complete, vol. 2, Bari 1971, p. 153.
39 Cfr. T.F. Gordon, The Pleadings Game. An Artificial Intelligence Model of Procedural Justice, Dordrecht 1995.
40 Mediante la sofisticatissima preparazione del pleading si individuava un punto di fatto, decisivo della controversia, da sottoporre alla giuria; in pratica occorreva che un’affermazione di una parte fosse negata dalla controparte, affinché la giuria potesse decidere in termini di vero o di falso. La separazione netta tra questione di fatto, di competenza della giuria e questione di diritto, di competenza della corte, non ha avuto mai successo negli ordinamenti di civil law dove si è preferito percorrere la strada inquisitoria ereditata dal diritto canonico (cfr. U. Mattei, Common LawIl diritto anglo-americano, Torino 1992, pp. 25 ss.).
41 Cfr. L. Lombardi Vallauri, Informatica e criteri “politici” o valutativi della decisione giuridica, “Jus”, 29/3 (1982), pp. 303-315.
42 L. Lombardi Vallauri, Verso un sistema esperto giuridico integrale, “Jus”, 1996, p. 217.
43 Ivi, p. 222.
44 Ibidem.
45 Cfr. J. Hage, Monological Reason-Based Logic: A Low Level Integration of Rule-basd Reasoning and Case-Based Reasoning, in The Fourth International Conference, op. cit.
46 Per Dworkin la tesi dell’unica risposta corretta non vuol dire che per ogni caso vi sia già una unica possibile decisione giusta. Significa, invece, che per il decisore questa rappresenta idealmente l’unica risposta corretta per il caso in esame. Sul rapporto fra la tesi dell’unica riposta corretta e il discorso ideale, si legge in Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, op. cit. pp. 255-256: “L’assunzione dell’esistenza, indipendentemente dal procedimento, di una sola risposta corretta per ogni questione pratica è una tesi ontologica a favore della quale vi sono ben poche ragioni e contro la quale invece molto può addursi. Le risposte su questioni pratiche si basano, certo non solo, ma in modo essenziale anche, sulle interpretazioni e sulle ponderazioni degli interessi. [...] La sola risposta corretta ha piuttosto il carattere di un fine a cui tendere. I partecipanti ad un discorso pratico devono soddisfare la pretesa che la loro risposta sia la sola corretta, indipendentemente da fatto che esista una sola risposta corretta. Altrimenti le loro affermazioni e motivazioni sarebbero senza senso. [...] Alla base della teoria del discorso vi è quindi una concezione procedurale assoluta della correttezza.”
47 Cfr. R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna 1982.
48 Cfr. T.F. Gordon, The Pleadings Game, op. cit.
49 R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica, op. cit., p. 146-147: “se si potesse dimostrare che determinate regole vengono generalmente e necessariamente presupposte nella comunicazione linguistica oppure che esse sono costitutive di comportamenti specificamente umani, si potrebbe allora senz’altro parlare della giustificazione di tali regole. In ogni caso una tale giustificazione sarà possibile solo per un numero relativamente ristretto di regole fondamentali.” Sulla validità di date regole a monte della comunicazione linguistica e sulla loro giustificazione, cfr. J. Habermas, Etica del discorso, op. cit., p. 100: “quando si parla di regole del discorso, non si tratta semplicemente di convenzioni, bensì di presupposti inevitabili.” Tale tipo di individuazione delle regole del discorso razionale viene definita come “pragmatico-trascendentale” in K.O. Apel, Sprachakttheorie und transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethischer Normen, in Id. (a cura di), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt a.M. 1976. Tuttavia Habermas sollevò dei dubbi sull’impiego del termine kantiano, proponendo, invece, l’espressione pragmatica universale. Infatti con le regole del discorso non si tratta, come in Kant, di costituire l’esperienza, ma di produrre argomenti e, inoltre, elaborando queste regole non si può tracciare una netta distinzione tra analisi logica ed empirica (cfr. J. Habermas, Was heibt Universalpragmatik, in ivi).
50 Cfr. K.L. Branting, Reasoning with Portions of Precedents, in The Third International Conference on AI and Law. Proceedings of the Conference, New York 1991.